La rilevanza delle norme internazionali sui diritti umani per le organizzazioni internazionali ed il rispetto di tali norme da parte degli Stati membri, con particolare riferimento all'Unione europea

Starting date
October 1, 2005
Duration (months)
12
Departments
Law
Managers or local contacts
Ciampi Annalisa

La crescente espansione dei settori di attività di varie organizzazioni internazionali rende di particolare interesse lo svolgimento di un'indagine diretta a verificare in quale misura possa essere assicurato, in tali settori, il rispetto dei diritti umani. Si presentano, a questo riguardo, due diversi profili.
In primo luogo, occorre determinare quali vincoli possano derivare per le organizzazioni da norme internazionali sia generali che convenzionali. In secondo luogo, è da verificare in quale misura le norme internazionali sui diritti umani che vincolano gli Stati membri operino anche nei settori oggetto dell'attività delle organizzazioni alle quali essi partecipano. Oggetto di attenzione sarà specialmente la questione dell'incidenza dei diritti fondamentali da parte di organizzazioni internazionali con competenze in materia economica e, fra queste, in particolare, dell’Unione europea.
Sotto il primo profilo, si tratta – fra l’altro – di esaminare la possibilità che le organizzazioni internazionali aderiscano a convenzioni sulla tutela dei diritti umani. A tale riguardo, un particolare rilievo assume la questione dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; l'inserimento, nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, di un elenco dei diritti fondamentali attraverso l'incorporazione, nella sua seconda parte, della "Carta di Nizza", non ha privato di rilievo la prospettiva dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo (art. I-9, par. 2). Tale adesione è prevista anche nel Protocollo n. 14 alla Convenzione europea.
Per quanto riguarda la responsabilità, qualora l'organizzazione ponga in essere una violazione di una norma internazionale sulla tutela dei diritti umani dalla quale sia vincolata, l'illecito dovrà essere attribuito alla organizzazione stessa. Tuttavia, occorre verificare, attraverso un esame della prassi, se possa prospettarsi una responsabilità concorrente o sussidiaria da parte degli Stati membri dell'organizzazione. Nel caso Matthews (18 febbraio 1999, n. 24833/94) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che la Convenzione europea non esclude di per sé il trasferimento ad un'organizzazione internazionale di competenze di uno Stato contraente purché sia mantenuta una "equivalent human rights protection". E' significativo che la presenza di una "tutela equivalente" possa essere messa in dubbio anche nell'ambito dell'Unione europea benché il sistema di tutela dei diritti fondamentali sia, rispetto a tale organizzazione, particolarmente esteso (caso Bosphorus, 30 giungo 2005, n. 45036/98). Si può, inoltre, determinare per le persone la mancanza di mezzi di tutela nei confronti di un'asserita violazione di un diritto fondamentale (si veda il caso SEGI and others and Gestoras Pro-Amnistia and others vs. Germany and others (15 Member States of the European Union), nel quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto non ammissibile il ricorso poiché le posizioni comuni adottate nell’ambito della PESC non sono direttamente applicabili negli Stati membri e richiedono misure statali di attuazione; anche un ricorso per il risarcimento dei danni subiti sulla base delle stesse posizioni comuni proposto, dai medesimi ricorrenti, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato ritenuto irricevibile; (ordinanza 7 giugno 2004, causa T-338/02).
Sotto il secondo profilo, si tratta di accertare, innanzitutto, entro quali limiti le norme internazionali che vincolano gli Stati in tale materia operino anche in relazione all'attività che gli Stati pongono in essere nell'ambito delle organizzazioni di cui sono membri. In via di principio, si può ritenere che qualora uno Stato membro di un'organizzazione violi un obbligo, di diritto internazionale convenzionale o generale, attinente alla protezione dei diritti umani, il comportamento illecito debba essere attribuito allo Stato anche quando esso abbia agito per eseguire un obbligo derivante dalla sua appartenenza all'organizzazione. Tale orientamento è stato accolto dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo, che ha ritenuto, nel caso Melchers c. Germania (ricorso n. 13258/87), che gli Stati membri della Comunità europea siano responsabili del comportamento dei propri organi in violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche quando essi agiscano in attuazione di norme internazionali o comunitarie. Un problema analogo può essere posto con riguardo ai comportamenti degli Stati tenuti in adempimento di decisioni assunte dal Consiglio di sicurezza che impongono sanzioni suscettibili di incidere direttamente su posizioni giuridiche soggettive individuali. Tale tema, recentemente portato all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo, con riferimento alle misure di attuazioni adottate dalla Comunità europea (caso Bosphorus, sopra ricordato), sarà oggetto di particolari approfondimenti per le sue molteplici e problematiche implicazioni sia sul piano pratico che dei principi; com’è reso evidente dai dibattiti attualmente in corso in numerose sedi sia delle Nazioni Unite che dell’Unione europea.

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Project participants

Annalisa Ciampi
Full Professor

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