PRIN 2006 Val-Pos: Ampiezza del concetto di prestazione nel diritto romano

Data inizio
1 gennaio 2007
Durata (mesi) 
24
Dipartimenti
Scienze Giuridiche
Responsabili (o referenti locali)
Lambrini Paola
Parole chiave
obbligazione, prestazione, buona fede

Prin valutato positivamente ma non finanziato

Nel contesto del progetto nazionale dedicato allo studio dei rapporti tra pregiuridico e giuridico, l'unica di ricerca di Verona indagherà quelli che sono tradizionalmente considerati i due, alternativi, strumenti per far attingere ad un accordo la vincolatività giuridica, sarebbe a dire la causa e la forma.
Dei molteplici significati assunti dal polivalente termine causa si intende qui analizzare in particolare quello relativo alla ragion d'essere oggettiva di un dato negozio, desumibile dal suo stesso contenuto essenziale sotto l'aspetto dinamico e funzionale, ciò che determina la struttura intrinseca dell'atto.
A questo proposito l'esperienza del diritto romano offre una prospettiva unica, dalla quale si possono trarre molteplici originali spunti di riflessione. Infatti, poiché il diritto romano distingueva i negozi giuridici obbligatori da quelli traslativi di diritti reali, anche le relative cause erano nettamente differenziate:
1) nei negozi obbligatori perché sorgesse l'obbligazione era necessario vi fosse una CAUSA DELL'OBBLIGAZIONE costituita da un accordo tipico che determinava la struttura dell'atto, ma che poteva anche essere sostituita da una forma specifica, come nel caso tipicoo della 'stipulatio';
2) nei negozi traslativi perché si avesse il trasferimento della proprietà era necessaria la presenza di una CAUSA DI ATTRIBUZIONE, anch'essa costituita dall'accordo tra le parti o, nel caso di 'mancipatio' e 'in iure cessio' da una forma rituale.
La presenza di questa causa permetteva il prodursi dell'effetto obbligatorio o traslativo.
Tuttavia, perché l'obbligazione non fosse paralizzabile o ripetibile ovvero perché il trasferimento della proprietà fosse definitivo doveva esistere anche una CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE, costituita dal rapporto giuridico che era alla base dell'obbligazione o del trasferimento; la causa di giustificazione poteva anche coincidere con la precedente, nei casi in cui quella non fosse data dalla forma.
Esistevano dei nei negozi detti a causa variabile, in cui la causa di giustificazione non era fissa, ma poteva essere di vario tipo.
Nel nostro ordinamento, con l’introduzione del principio consensualistico, sono stati ricondotti nell’alveo del contratto sia gli atti obbligatori che quelli traslativi, di modo che le rispettive cause sono confluite nel medesimo negozio, a sorreggerne i distinti effetti; ciò ha dato luogo a notevoli complicazioni terminologiche ed è alla base di gran parte delle difficoltà concettuali oggi esistenti in tema di causa.
Del resto anche la causa di giustificazione - ancora oggi necessaria per il permanere dell'effetto - coincide quasi sempre con la prima, vista la minor importanza data oggi alla forma, dando così luogo a ulteriori confusioni.
Recuperare in questa materia il punto di vista presente nel diritto romano ed essere consapevoli delle modificazioni subite nella successiva storia del diritto potrebbe, dunqque, essere molto utile per la migliore comprensione di uno dei concetti cardine dell'attuale sistema giuridico privatistico.
La ricerca toccherà poi necessariamente anche il tema dell'astrattezza negoziale

Nell'ambito di questo programma, obiettivo dell'unità operativa veronese sarà quello di approfondire lo studio delle svariate problematiche presenti nella letteratura romanistica e civilistica moderna in tema di causa e forma quali elementi per attingere la giuridicità.
Al fine di proporre nuove originali ricostruzioni dell'argomento, si ritiene essenziale comprenderne l'origine e sviscerarne tutti i possibili risvolti, utilizzando anche dati non più circolanti nella letteratura corrente nonché materiale desunto dalla comparazione con gli altri ordinamenti di tradizione romanistica e di common law (si pensi in particolare alle interferenze con il concetto di 'consideration').
Una parte importante del lavoro sarà costituita naturalmente dall'indagine dei testi giuridici di epoca classica nei quali vengono affrontati e discussi i problemi sollevati dal tema in esame.
L'attività dell'unità di ricerca si articolerà dunque secondo le seguenti modalità:
a) una prima fase, di vaglio e studio di tutti i possibili materiali, sarà condotto dai componenti l'unità, reperendo il necessario materiale bibliografico anche con brevi soggiorni presso biblioteche specializzate in Italia o all'estero;
b) in un secondo momento si terranno degli incontri e dei seminari con i membri delle altre unità operative, al fine di realizzare uno scambio di idee sul materiale raccolto e sui possibili approcci metodologici ad esso;
c) si prevede poi l'organizzazione di un ciclo di conferenze – da tenersi nella sede dell'unità di ricerca – dedicate ai temi in discussione e tenute da specialisti dei vari settori interessati dalla ricerca (giusromanisti, storici del diritto, civilisti, comparatisti);
d) si prevede, infine, la pubblicazione dei risultati raggiunti sia in articoli su riviste, sia in una raccolta collettanea dei vari partecipanti.

Enti finanziatori:

Finanziamento: richiesto

Partecipanti al progetto

Tommaso Dalla Massara
Paola Lambrini
Lorena Manna

Collaboratori esterni

Luigi Garofalo
Università di Padova
Aree di ricerca coinvolte dal progetto
Private Law
Roman Canon Law

Attività

Strutture

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