Obblighi sovranazionali e impegni costituzionali di “decarcerizzazione”: proposte di intervento

Data inizio
1 gennaio 2013
Durata (mesi) 
36
Dipartimenti
Scienze Giuridiche
Responsabili (o referenti locali)
Presutti Adonella
Parole chiave
Decarcerizzazione, esecuzione della pena, Misure cautelar

La recente condanna pronunciata dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo (sent. 8/1/2013, Torreggiani e al. c. Italia) nei confronti dello Stato italiano per violazione dell'art. 3 CEDU - che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti - pone l'esigenza indilazionabile di individuare rimedi strutturali alla drammatica situazione di sovraffollamento in cui versa il sistema penitenziario nazionale.
La sentenza “pilota”, accogliendo i ricorsi di più detenuti - costretti in spazi detentivi al disotto degli standard europei e con privazione di acqua calda e illuminazione sufficiente - condanna lo Stato italiano al risarcimento in forma economica del danno morale subito dai ricorrenti, ma soprattutto lo obbliga (art. 46 Cedu) a introdurre, entro un anno dalla definitività della sentenza, un sistema di rimedi (preventivi e compensativi) contro le violazioni dell'art. 3 Cedu conseguenti al sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della stessa Corte. In coerenza con il principio di sussidiarietà, l'individuazione di tali rimedi spetta allo Stato italiano sotto la supervisione del Comitato dei Ministri. La sentenza espone l'Italia a consistenti esborsi economici dati i numerosi ricorsi già pendenti, sospesi nel frattempo, nonché al rischio - proprio per l'inadeguatezza delle condizioni penitenziarie - di vedersi rifiutare richieste di estradizione attiva e di esecuzione del Mandato di Arresto Europeo, strumenti determinanti nella lotta alla criminalità organizzata oramai transnazionale. Su queste premesse si innesta il progetto di ricerca volto, anzitutto, a definire interventi funzionali alla “decarcerizzazione”, intesa nella duplice prospettiva sia di evitare il ricorso alla detenzione sia di favorire lo sfoltimento della popolazione già detenuta. Due perciò le aree di interesse, coincidenti con i settori normativi di rilevante incidenza sul sovraffollamento penitenziario: da un lato, la disciplina della custodia cautelare (detenuti in attesa di giudizio), dall'altro la legge di ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975) (detenuti in espiazione di pena). Per ambedue, i referenti sono costituiti dai precetti costituzionali di cui agli artt. 2 (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo) e 27 comma 2 (presunzione di non colpevolezza) e comma 3 Cost. (divieto di trattamenti inumani e funzione rieducativa della pena) nonché dalle direttive enunciate nelle Racc.(99)22 e Racc.(2006)13 del Comitato dei Ministri.
Assecondando i dicta della Corte europea, non si trascurerà, in secondo luogo, di proporre correttivi volti al rafforzamento della tutela giurisdizionale offerta dalle procedure in executivis.

 

Enti finanziatori:

Finanziamento: assegnato e gestito da un ente esterno all'ateneo

Partecipanti al progetto

Aree di ricerca coinvolte dal progetto
Criminal Procedure Law
Pubblicazioni
Titolo Autori Anno
Commento agli artt. 52 e 53 ordinamento penitenziario Presutti, Adonella 2015
Commento all'art. 47 ordinamento penitenziario. Presutti, Adonella 2015
Commento all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 Presutti, Adonella 2015
Commento gli artt. 48,49,50 e 51 ordinamento penitenziario Presutti, Adonella 2015
Una meritata condanna per flagrante violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Cedu) Presutti, Adonella 2014

Attività

Strutture

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