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Il concorso tra i rimedi contrattuali di cui alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) e i rimedi domestici  (2007)

Authors:
Tescaro, Mauro
Title:
Il concorso tra i rimedi contrattuali di cui alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) e i rimedi domestici
Year:
2007
Type of item:
Articolo in Rivista
Tipologia ANVUR:
Articolo su rivista
Language:
Italiano
Format:
A Stampa
Referee:
No
Name of journal:
Contratto e Impresa Europa
ISSN of journal:
1127-2872
:
cedam
Page numbers:
319-341
Keyword:
Vendita internazionale; Vendita; Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili
Short description of contents:
Questo scritto ha affrontato una questione, al tempo, ancora pressoché trascurata nella dottrina italiana. Lo scritto è diviso in cinque paragrafi. Il primo paragrafo, quello introduttivo, inizia col rilevare come la CISG detti una disciplina settoriale, in quanto diretta regolare solo le compravendite internazionali e, in quest’ambito, solo determinate tipologie di compravendite. Si tratta, inoltre, di una disciplina non esaustiva, in quanto non risolve tutte le questioni che possono emergere in concreto in relazione a una fattispecie che pure rientri nel campo di applicazione della CISG medesima. Proprio in considerazione di ciò, emerge la domanda alla quale il saggio intende rispondere: l’applicabilità, a una determinata fattispecie, della CISG, esclude a priori la possibilità di ricorrere, in relazione a detta fattispecie, ai rimedi domestici non specificamente contemplati nella Convenzione, ma che risulterebbero esperibili ai sensi del diritto nazionale richiamato dalle norme di diritto internazionale privato del foro, oppure è ipotizzabile, perlomeno entro certi limiti, un concorso tra rimedi di diritto uniforme e rimedi domestici? Per rispondere a questa domanda, è necessario ovviamente prendere le mosse dalle previsioni della CISG concernenti il problema del concorso tra tutele di diritto uniforme e tutele domestiche, verificando, una volta illustrato il significato di dette previsioni, se da esse possano o non trarsi criteri generali, utilizzabili anche in relazione ai possibili casi di concorso, cui la Convenzione non fa alcun riferimento. Si tratta – escludendo che si debba avere riguardo all’art. 28 CISG che, a ben vedere, regola una ipotesi sì di interazione, ma non anche di possibile concorso tra tutele convenzionali e tutele domestiche – degli artt. 4 e 5 CISG, per quanto concerne, rispettivamente, l’invalidità del contratto di compravendita internazionale e il cumulo, con l’azione di responsabilità contrattuale di diritto uniforme, dell’azione domestica di responsabilità extracontrattuale. Il secondo paragrafo è dedicato all’art. 4 CISG che, come si è appena accennato, è il dato normativo cui occorre riferirsi per stabilire se sia o non possibile esperire, in relazione a una compravendita internazionale rientrante nell’ambito di applicazione della stessa CISG, le azioni di diritto domestico tendenti a far dichiarare l’invalidità del contratto. In particolare, viene in rilievo la parte di detto art. dove si stabilisce che «salvo disposizione contraria ed espressa contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda: a) la validità del contratto o di singole sue clausole o degli usi». A questo proposito, si sostiene, con varie argomentazioni, la tesi secondo cui la nozione di validità di cui all’art. 4 andrebbe, al pari della maggior parte delle altre nozioni contenute nella CISG, interpretata autonomamente, cioè in un’ottica internazionale, e dunque non rimanendo ancorati alle definizioni proprie dei singoli diritti nazionali. In quest’ottica, si segnala anche che la giurisprudenza straniera più recente sembra accogliere un concetto relativamente ampio di invalidità, idoneo a comprendere tutte le forme di vizi originari dell’atto che la civilistica italiana tradizionalmente riconduce alla figura in parola, cioè non solo nullità, ma anche annullabilità e rescindibilità. Ciò posto, si tratta poi di chiarire il significato da attribuire all’inciso «salvo disposizione contraria ed espressa contenuta nella presente Convenzione». A questo riguardo, dopo avere scartato altre tesi, si sostiene che il ricorso a una determinata azione domestica di invalidità deve ritenersi escluso tutte le volte in cui la CISG disciplini un rimedio che, anche se non espressamente classificato come azione di invalidità, appaia per sua natura preclusivo, oppure anche solo funzionalmente equivalente all’azione domestica di invalidità astr
Product ID:
41688
Handle IRIS:
11562/318385
Deposited On:
March 21, 2012
Last Modified:
November 1, 2022
Bibliographic citation:
Tescaro, Mauro, Il concorso tra i rimedi contrattuali di cui alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) e i rimedi domestici «Contratto e Impresa Europa»2007pp. 319-341

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