Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice contabile

Starting date
June 1, 2004
Duration (months)
24
Departments
Law
Managers or local contacts
Sala Giovanni Antonio

L’intervento dello Stato, degli enti territoriali, e degli enti pubblici, è stato oggetto con un’incidenza sempre maggiore negli ultimi anni, di profonde mutamenti, sia in ordine agli scopi da perseguire , (da un lato assicurare profitti, e dall’altro, garantire forme di sicurezza sociale e fornire servizi pubblici, sempre più specializzati e di qualità,) sia inoltre alle modalità di intervento, attraverso strumenti regolati sempre più spesso dal diritto privato.
Tale cambiamento ha portato ad una concezione per certi versi nuova, del rapporto tra il potere pubblico e il cittadino, in cui quest’ultimo è visto non più e non solo come destinatario del potere autoritativo ma come fruitore di servizi, come utente, e in alcuni casi considerato come “cliente” della Pubblica Amministrazione.
L’importanza che hanno assunto, tra le attività pubbliche, i servizi sta comportando un significativa trasformazione dell’organizzazione pubblica, che da una struttura fortemente accentrata, rigida, e gerarchica, si sta evolvendo in una struttura più flessibile, più efficiente, più reattiva alle nuove esigenze che è chiamata a soddisfare.
Con l’evoluzione dei compiti affidati al potere pubblico non più solo di conservazione e di organizzazione, ma soprattutto compiti di prestazione di servizi pubblici, s’è evoluto anche il sindacato del giudice contabile.
Da un sistema che si preoccupava principalmente del rispetto (formale) della legge, si è passati ad un sistema di verifica più articolato, più complesso e qualitatativamente differente.
In tale nuovo assetto, ad oggi ancora in trasformazione, non è infrequente riscontrare, una linea di demarcazione molto sfuggente tra il momento della doverosa applicazione della legge, della valutazione tecnica opinabile e quello della ponderazione dell’interesse pubblico, e della libera esplicazione dell’autonomia.
In un amministrazione di risultato cambia anche lo stesso approccio del sindacato di legittimità, e dovrebbe cambiare anche lo stesso concetto di responsabilità amministrativa.
L’amministratore pubblico risponde dell’impiego delle risorse a disposizione per il conseguimento degli obbiettivi.
Ora se la scelta degli obbiettivi rientra nella discrezionalità politica l’obbligo dell’efficienza nell’impiego dei mezzi continua a dover essere vincolo giuridico, l’art. 14.01.94 n. 20 sancisce il principio dell’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali del pubblico amministratore nel giudizio di responsabilità.
Scopo della ricerca è appunto cercar di definire alla luce dei più recenti contributi dottrinali e giurisprudenziali il limite tra insindacabilità della scelta discrezionale e sindacabilità dell’inefficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Si tratterà, più in particolare di individuare, il confine tra l’esigenza, con l’azione di responsabilità, di sanzionare il cattivo impiego del pubblico danaro a garanzia del cittadino contribuente e quella di non ingessare l’iniziativa dei pubblici amministratori in modo tale da paralizzare o, gravemente condizionare quell’attività che al cittadino è destinata.
L’analisi dovrà abbracciare la pubblica amministrazione in senso oggettivo ivi comprese le società private a partecipazione pubblica cui è oggi affidata la responsabilità di ingenti risorse per l’erogazione dei servizi.

Sponsors:

Funds: assigned and managed by the department

Project participants

Giovanna Ligugnana
Associate Professor
Francesco Midiri
Giovanni Antonio Sala
Emeritus Professor

Collaboratori esterni

Giuseppe Gortenuti
Università degli Studi di Ferrara

Activities

Research facilities

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