Le discriminazioni per “convinzioni personali” nel settore del food-delivery: quando l’imposizione forzata del CCNL diventa un atto coercitivo del dissenso sindacale
Le discriminazioni per “convinzioni personali” nel settore del food-delivery: quando l’imposizione forzata del CCNL diventa un atto coercitivo del dissenso sindacale
(2022)
Le discriminazioni per “convinzioni personali” nel settore del food-delivery: quando l’imposizione forzata del CCNL diventa un atto coercitivo del dissenso sindacale
Collaborazioni organizzate dal committente, mancata sottoscrizione del nuovo contratto colletttivo, convinzioni personali, recesso ante tempus, discriminazione per motivi sindacali, art. 28 D.L.gs. n. 150 del 2011, repressione della condotta antisindacale, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
Breve descrizione dei contenuti:
Costituisce discriminazione indiretta per convinzioni personali il recesso ante tempus intimato al rider che, in costanza di rapporto di lavoro, aveva rifiutato l’applicazione di un nuovo contratto collettivo perché contrario alla propria ideologia sindacale
Valenti, Carlo,
Le discriminazioni per “convinzioni personali” nel settore del food-delivery: quando l’imposizione forzata del CCNL diventa un atto coercitivo del dissenso sindacale,
Nota a
, «ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO»
, n. 2
, 2022
, pp. 364-378.