La ricerca ha per oggetto il tema della compensazione nelle procedure concorsuali. La trattazione muoverà dall’analisi della disciplina civilistica dell’istituto, contenuta negli artt. 1241 e ss. cod. civ. Illustrati i tratti fondamentali di tale disciplina, si procederà ad esaminare il dettato normativo dell’art. 56 l. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), il quale si occupa di affrontare la questione della operatività della compensazione in sede fallimentare, con effetti di trascinamento sul concordato preventivo e sulla liquidazione coatta amministrativa. La prima parte della ricerca sarà dedicata, nello specifico, all’analisi dei presupposti necessari affinché la compensazione possa trovare ingresso nelle procedure concorsuali, nonché alla trattazione dei problemi di natura sostanziale scaturenti dall’esegesi del citato art. 56, invero tra le norme più controverse della legge fallimentare, e delle soluzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Conclusa tale disamina, si procederà ad analizzare la novità introdotta dall’art. 155 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), disciplinante la compensazione nella liquidazione giudiziale, il quale ha reiterato il divieto posto dal vigente art. 56, comma 2, l. fall. con (generico) riferimento al credito acquistato per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore. Nella seconda parte della ricerca si illustreranno, invece, le modalità attraverso le quali è possibile far valere efficacemente la compensazione nell’ambito di una procedura concorsuale, quindi si esamineranno i problemi di natura processuale che a tali modalità sono connessi, con l’obiettivo di ricondurli entro un quadro sistematico e, ove possibile, di risolverli. Tra i problemi di natura processuale, particolare attenzione sarà dedicata alle questioni emerse nel contesto delle c.d. «operazioni baciate» delle «Banche venete» (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), in seguito alla sottoposizione di queste ultime a liquidazione coatta amministrativa. Nello specifico, dopo aver esaminato la disciplina della compensazione nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, dettata dall’art. 83, comma, 3-bis, t.u.b., norma introdotta in seguito al recepimento della Direttiva 2014/59/UE (la c.d. «Banking Recovery and Resolution Directive», abbreviata con l’acronimo «BRRD»), si affronterà il tema, oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza, della procedibilità delle domande di compensazione proposte dai clienti delle Banche venete prima della data di apertura, a carico di queste ultime, della procedura concorsuale in discorso; si indagherà, inoltre, la questione, meno considerata della precedente, concernente la possibilità, per i clienti, di sollevare l’eccezione di compensazione nel giudizio instaurato da una delle Banche dopo quella data. Nell’ultima parte della ricerca, infine, si affronterà il problema della operatività della compensazione volontaria nell’ambito delle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa bancaria.
Settore disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale
Titolo del progetto di ricerca
La compensazione nelle procedure concorsuali
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