Autorità e consenso nella disciplina della compensazione e dell'interpello

Data inizio
1 settembre 2004
Durata (mesi) 
24
Dipartimenti
Scienze Giuridiche
Responsabili (o referenti locali)
Messina Sebastiano Maurizio

Nel quadro dei rapporti tra autorità e consenso nella disciplina tributaria e, in particolare, in relazione alle tematiche riguardanti l’attività di riscossione, si colloca quella relativa all’ammissibilità dell’operare della compensazione, quale modalità di estinzione dei reciproci rapporti di debito-credito tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. In effetti, sino ad un recentissimo passato, è stato escluso che l’obbligazione tributaria potesse essere estinta tramite compensazione. Ciò, peraltro, in assenza di una disposizione che esplicitamente escludesse l’operatività di detto istituto. La tematica appare, oggi, di particolare interesse alla luce della disposizione dettata dall’art. 8, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) che, con disposizione avente carattere generale, espressamente prevede che “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”. Fino a quel momento ed in un’ottica di semplificazione, il quadro normativo di riferimento aveva, comunque, subito progressive aperture in tal senso. Ci si riferisce, in particolare, a quegli strumenti estintivi che, dopo essere stati inizialmente circoscritti ai crediti e ai debiti relativi alla medesima imposta e risultanti da due dichiarazioni annuali successive, sono stati, successivamente, estesi ai crediti e ai debiti relativi ad imposte diverse che, tuttavia, erano accomunate (oltre che dall’identità dei soggetti fra cui intercorrono i contrapposti rapporti obbligatori) dall’appartenenza al medesimo tipo di tributi, dalla tendenziale omogeneità di determinazione della base imponibile e dall’unicità degli obblighi di dichiarazione. Tali fattispecie presentavano, di solito, caratteristiche e regole proprie. I casi più significativi si incontrano nelle imposte sui redditi e nell’IVA e si caratterizzano per la circostanza di operare in relazione al momento del versamento delle imposte periodiche. In particolare, in materia di imposte sui redditi, è previsto che il contribuente, nel liquidare l’imposta in sede di dichiarazione, deduca dall’imposta lorda i crediti relativi allo stesso periodo, unitamente agli importi delle ritenute d’acconto subite e degli acconti versati. Inoltre, a norma dell’art. 2 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, la compensazione può avvenire non solo tra crediti e debiti della stessa imposta, ma anche tra le diverse imposte sul reddito. Si verifica, in tal modo, una compensazione tra crediti e debiti relativi ai versamenti ed emergenti dalla dichiarazione, pur se relativi ad imposte diverse. Quanto, invece, all’IVA, l’art. 30 del D.P.R. 633/1972 consente al contribuente di operare periodicamente la compensazione tra l’IVA di cui è debitore verso lo Stato e l’IVA detraibile, effettuando a fine anno il versamento di conguaglio. In sostanza, deve essere versata la differenza tra l’ammontare dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate nel corso dell’anno. Qualora dalla dichiarazione annuale risulti che l’ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, sia superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso. Come si vede, l’ampliarsi, in sede di riscossione, di fenomeni di frazionamento e di anticipazione del prelievo ha finito col rendere sempre più frequente e, anzi, fisiologica la necessità di predisporre strumenti volti a consentire l’effettuazione di operazioni di conguaglio a favore dell’Amministrazione finanziaria o di rimborso a favore del contribuente. In quest’ottica di semplificazione delle procedure, a fronte dell’ampliamento del fenomeno della riscossione anticipata dei tributi, è entrato, poi, in vigore, l’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che prevede la possibilità di compensare debiti e crediti in sede di versamenti unitari. In particolare, dispone che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione, dei crediti, dello stesso periodo, e nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La norma introduce, quindi, a favore di tutti i soggetti, anche se non titolari di partita IVA, la facoltà, precedentemente riconosciuta solo nell’ambito dello stesso tributo o di tributi omogenei. Il sistema unitario di versamenti che ne è derivato ha, nella sostanza, eliminato gli inconvenienti propri del precedente sistema, caratterizzato dalla molteplicità dei regimi di riscossione e di liquidazione, che costringevano mensilmente i contribuenti ad effettuare più versamenti. Tutti i suddetti meccanismi si caratterizzano, tuttavia, per una specifica e circoscritta valenza applicativa. Sembra, inoltre, da escludere la loro inquadrabilità nell’alveo dell’istituto della compensazione. Appare, quindi, chiara l’importanza della disposizione dettata dall’art. 8 della citata Legge 212/2000 che, invece, estende in maniera esplicita e generalizzata l’operatività della compensazione quale modalità di estinzione dei reciproci rapporti di debito credito sussistenti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. Non appaiono, tuttavia, ancora chiare le modalità applicative circa l’operare di detta compensazione che, pertanto, necessitano di accurato approfondimento. Nel quadro dello studio dei rapporti tra autorità e consenso, si colloca, inoltre, la tematica relativa alle varie forme in cui si articola l’istituto del diritto di interpello. In effetti, sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, detto istituto si connota per la sua chiara valenza di strumento di semplificazione e di forte apertura nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. L’istituto consente, infatti, di rendere edotto il contribuente, in via preventiva, circa l’eventuale rilevanza fiscale di determinate attività che egli intenda porre in essere. Data, tuttavia, la molteplicità delle forme con cui si presenta l’istituto nel nostro ordinamento e, quindi, anche delle relative problematiche applicative, appare evidente la necessità di un approfondimento scientifico. La complessità e l’ampiezza dei temi oggetto dell’indagine, unitamente alla novità delle problematiche coinvolte nella ricerca, rendono necessario articolare la ricerca in due fasi, della durata di dodici mesi circa ciascuna. Ciò può meglio consentire di verificare le concrete modalità applicative dell’istituto della compensazione, oltre che verificare i primi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si formeranno in materia. Lo stesso dicasi in relazione all’istituto dell’interpello, che, tra l’altro, si caratterizza per la notevole complessità scientifica delle tematiche coinvolte. Per tutta la durata del lavoro, le unità coinvolte nella ricerca si coordineranno, mediante incontri periodici, tramite i quali si approfondiranno le tematiche affrontate e si verificherà lo stato di avanzamento dei lavori. Si realizzeranno collaborazioni. Nella prima fase si procederà principalmente alla raccolta del materiale normativo, ministeriale, dottrinale e giurisprudenziale e si avvierà la redazione delle prime pubblicazioni. Nella seconda fase, si procederà all’elaborazione critica dei risultati ottenuti e, in particolare, all’analisi delle svariate fattispecie applicative derivanti dal generalizzato operare dell’istituto della compensazione nei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Si analizzeranno, inoltre, le tematiche inerenti all’interpello e, in particolare, le pronunce del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive e le fattispecie che hanno dato vita a dette pronunce. Ciò in un’ottica sia nazionale che internazionale.

Enti finanziatori:

Finanziamento: assegnato e gestito dal Dipartimento

Partecipanti al progetto

Sebastiano Maurizio Messina
Professore ordinario
Giovanni Alduino Ventimiglia

Attività

Strutture

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