Il diritto all’assistenza sociale, dopo la revisione del Titolo V, seconda Parte, della Costituzione, risulta nell'ambito della competenza residuale delle Regioni, che possono elaborare complessi interventi legislativi, pur nel rispetto delle attribuzioni “trasversali” dello Stato. Ogni Regione, in particolare, pur considerando le limitate capacità finanziarie di cui ancora dispone, e in particolare il ridotto budget per la spesa sociale, soprattutto a causa della mancata attuazione dell’art. 119 Cost., può intervenire con proprie leggi per definire in modo organico il sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione di modelli e scelte politiche differenti. Al cittadino, pertanto, sembra prospettarsi una “cittadinanza sociale” diversificata, a seconda della Regione di residenza. Resta però da considerare fino a che punto possa spingersi la legislazione di una Regione, volta a disciplinare il proprio sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nel differenziare le prestazioni da erogare ai cittadini sul territorio di competenza. Si può paventare, infatti, sia uno squilibrio tra Regione e Regione, sia un'inaccettabile riduzione dei "livelli essenziali delle prestazioni" concernenti i diritti sociali, che si badi devono invece essere garantiti ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Dell'indicazione e del mantenimento di tali livelli essenziali sono responsabili il legislatore statale e, in ultima istanza, la Corte costituzionale, alla luce dei princìpi fondamentali della nostra Carta fondamentale e, in prospettiva, della "Costituzione europea".
Con la presente ricerca ci si propone, anzitutto, di analizzare le singole leggi delle Regioni che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Titolo V, Seconda parte, della Costituzione, si sono impegnate nella definizione dei rispettivi sistemi territoriali dei servizi sociali, con particolare riguardo per la sorte del “modello” introdotto dalla legge-quadro statale n. 328 del 2000 e con altrettanta attenzione per la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. In secondo luogo, confrontando le normative regionali singolarmente analizzate, si intendono individuare ed evidenziare le differenze e le analogie nella disciplina dei rispettivi sistemi integrati degli interventi e dei servizi sociali.