FIRB 2001 - Tutela dei diritti e sicurezza dei cittadini nella dinamica costituzionale europea (III)

Data inizio
23 gennaio 2004
Durata (mesi) 
12
Dipartimenti
Scienze Giuridiche
Responsabili (o referenti locali)
Gottardi Donata
Parole chiave
Tutela e sicurezza, Diritti umani, Unione europea, Tutela giurisdizionale, Corti costituzionali, Corti europee

Il progetto si propone di elaborare una ricerca intra-dipartimentale finalizzata a monitorare il sistema giudiziario europeo "integrato", analizzando il livello di tutela dei diritti fondamentali garantito rispettivamente nei diversi ambiti giurisdizionali, legislativi ed amministrativi, dalle fonti normative e dalla giurisprudenza interna ed europea. Particolare attenzione sarà dedicata alla analisi comparativa della Costituzione italiana e delle Carte europee (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Convenzione europea dei diritti dell'uomo) così come all'interpretazione ed applicazione dei diritti medesimi da parte delle corti nazionali e delle corti sovranazionali (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Corte Europea dei diritti dell'uomo).

Il progetto dell’unità di ricerca lega l’approvazione della Carta di Nizza e la riforma costituzionale italiana volta ad introdurre il federalismo.
La riforma costituzionale (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”) realizza una modificazione nel sistema delle competenze, non solo amministrative, ma anche legislative, nel campo del diritto del lavoro.
Il diritto del lavoro è passato da diritto strettamente nazionale a diritto che troverà il fondamento delle sue modificazioni nel processo di armonizzazione europea, a seguito della trasposizione di disposizioni di fonte comunitaria, e nel processo di decentramento istituzionale, a seguito di esercizio di legislazione concorrente da parte delle Regioni. Pur essendo il primo processo più consolidato del secondo, continua a mantenere margini di ambiguità soprattutto nel campo latamente sociale dove è configurata una doppia sussidiarietà (dall’Unione al singolo stato, dagli organismi comunitari alle parti sociali) che saranno senza dubbio accentuati dall’attribuzione di un ruolo di maggior spessore alle regioni arrivando a configurare una sorta di complesso scambio di competenza all’insegna di una “triplice sussidiarietà”. Si può qui solo ricordare come lo Stato mantenga la competenza legislativa esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m) e come spetti sempre allo Stato, nelle materie su cui è affidata alle Regioni la competenza legislativa (concorrente), determinare i “principi fondamentali” (art. 117 Cost.). Alle leggi regionali spetta, inoltre, la rimozione di “ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica”.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 dedica l’articolo 21 ai divieti di discriminazione; come in una sorta di decalogo dispone che “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tenenze sessuali”. Vi si aggiunge il divieto di “qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza”; la garanzia del rispetto della “diversità culturale, religiosa e linguistica” (art. 22); la precisazione che “la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione” e che “il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato” (art. 23). Numerosi sono gli interrogativi che la riforma costituzionale pone, anche di raccordo tra queste disposizioni appena elencate. Come appare evidente, mancano ancora confini certi nella distribuzione del potere legislativo. Se il problema è la complessità del nostro ordinamento giuridico, la competenza legislativa alle regioni può produrre la riduzione della disciplina di livello nazionale, ma la moltiplicazione di quella di livello regionale, dovuta alle differenziazioni che si potranno produrre su scala territoriale. E questo, passando da un profilo strutturale ad un altro contenutistico, porta alla questione della parità di trattamento e della salvaguardia delle differenze che non collidono con il divieto di discriminazioni illegittime.

Enti finanziatori:

MIUR - FIRB
Finanziamento: assegnato e gestito dal Dipartimento
Programma: FINANZMIUR - Finanziamento MIUR per la ricerca

Partecipanti al progetto

Laura Calafà
Professore ordinario
Donata Gottardi
Professore a contratto
Aree di ricerca coinvolte dal progetto
Employment and Labour Law

Attività

Strutture

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