"Novatio" e obbligazioni da compravendita

Data inizio
1 settembre 2004
Durata (mesi) 
24
Dipartimenti
Scienze Giuridiche
Responsabili (o referenti locali)
Lambrini Paola

Molteplici sono i profili di interesse di un'approfondita indagine dedicata alla novazione delle obbligazioni scaturenti dalla compravendita. In particolare occorre ricordare come l'efficacia estintiva della novazione comporti il venir meno del vincolo sinallagmatico tra obbligazioni del venditore e del compratore; salva una diversa volontà delle parti, sempre espressamente manifestata, la nuova obbligazione avrà un regime autonomo e non costituirà il corrispettivo dell'obbligazione della controparte. La novazione non sarà, perciò, risolubile per inadempimento del precedente obbligo corrispettivo così come il rapporto originario non sarà risolubile per inadempimento della nuova obbligazione; naturalmente, in entrambi i casi non sarà neppure opponibile l'eccezione di inadempimento.
In relazione agli accennati problemi, illuminanti appaiono le riflessioni dei giuristi romani, nel cui ambiente molto diffusa era la pratica di riversare in apposite stipulazioni le obbligazioni nascenti per entrambi i contraenti dall'“emptio-venditio”; in tal modo, le parti sicuramente garantivano le proprie posizioni, assicurandosi la possibilità di utilizzare il regime processuale più rigoroso dell'“actio ex stipulatu” e spesso novavano le pretese sostanziali. L'astrattezza del contratto di “stipulatio” non dava luogo alle difficoltà che incontra in proposito il nostro attuale ordinamento e contro eventuali abusi della parte che pretendesse di far valere il proprio credito malgrado l'eventuale inadempimento del controcredito o altre mancanze del titolo originario vi era sempre la possibilità di utilizzare l'eccezione di dolo generale.
Altro profilo d'indagine che si può rivelare di notevole importanza è costituito dalla novazione per mutamento del titolo; un esempio abbastanza diffuso e particolarmente interessante di novazione causale si ha nel caso di una somma di denaro dovuta a titolo di mutuo, la quale venga trattenuta a titolo di prezzo di una successiva compravendita, o viceversa il caso del venditore che faccia mutuo del prezzo dovuto.

Enti finanziatori:

Finanziamento: assegnato e gestito dal Dipartimento

Partecipanti al progetto

Attività

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