Il principio di immutabilità del giudice nel sistema processuale penale (continuazione, anno 2003)

Data inizio
1 settembre 2003
Durata (mesi) 
12
Dipartimenti
Scienze Giuridiche
Responsabili (o referenti locali)
Renon Paolo

Il principio di immutabilità del giudice nel sistema processuale penale.


Il progetto di ricerca che si presenta si propone di focalizzare l’attenzione sul principio di immutabilità del giudice nel sistema processuale penale. E’ noto come attraverso tale enunciato venga espressa l’esigenza di continuità dell’organo giurisdizionale nella fase del giudizio, richiedendosi che a deliberare la sentenza sia lo stesso giudice che abbia partecipato integralmente alla precedente fase del dibattimento, ed, in particolare, all’istruzione probatoria.
La solenne affermazione di tale principio contenuta nella vigente disciplina codicistica (attraverso la sua traduzione nella previsione dell’art.525 c.p.p.) - che pone lo stesso, senz’altro, nell’ambito dei valori cardine del nostro sistema processuale – non impedisce che di fatto sempre più spesso nel corso dei procedimenti penali sopravvenga l’esigenza del mutamento del giudice persona fisica (negli organi monocratici) o della composizione del collegio. Ciò per le cause più diverse, e non espressamente disciplinate dalla normativa processuale al di fuori dell’ipotesi della astensione e/o ricusazione del giudice (in seguito, ad esempio, al trasferimento, ad impedimenti, a progressioni di carriera dei magistrati inizialmente incaricati). La patologica lentezza della giustizia penale, con il conseguente allungamento della durata dei processi, rende staticamente più frequente l’incidenza di tali fattori.
Nel quasi completo silenzio del legislatore sul punto ( tranne che per un accenno nella recente legge n.63 del 2001), dottrina e giurisprudenza si sono trovate d’accordo nel ritenere che il necessario rispetto del principio di immutabilità imponga, comunque, che, nel caso di mutamento del giudice, si proceda alla rinnovazione del dibattimento.
La problematica, - malgrado sia stata esaminata ai massimi livelli giurisprudenziali, posto che sulla stessa si sono espresse sia la Corte costituzionale ( più volte) sia le Sezioni Unite della Cassazione - appare, però, lungi dall’aver trovato una completa e soddisfacente soluzione.
Non può sfuggire, d’altra parte, come il fenomeno della rinnovazione del dibattimento di fronte ad un nuovo giudice rechi in sé una serie di problemi di tipo tecnico-giuridico assai delicati e complessi. Si pensi, in particolare, alle dinamiche con le quali deve articolarsi nel nuovo dibattimento il diritto delle parti alla ammissione e alla assunzione delle prove, nonché alle modalità con le quali è possibile utilizzare i verbali delle prove acquisite in precedenza. Ipotesi, queste, che il legislatore ha disciplinato con una normativa specifica e dettagliata in relazione all’ordinario svolgimento del dibattimento, ma che ha ignorato con riferimento all’ipotesi – come abbiamo accennato, non certo eccezionale – in cui sopravvenga un mutamento del giudice. Qui la delicatezza dei profili attinti non può essere sottovalutata: il riconoscimento alle parti di un incondizionato diritto di ottenere la nuova escussione delle prove, oltre che aprire il varco a pratiche pretestuose e dilatorie, può, in ogni caso, confliggere con l’esigenza di tutela di valori anch’essi costituzionalmente garantiti, quali l’efficienza della giustizia penale e la ragionevole durata del processo; una soluzione eccessivamente restrittiva in senso opposto può, d’altra parte, compromettere il diritto delle parti al contraddittorio e la stessa affidabilità del procedimento di accertamento.
Una risposta può trovarsi solo dopo una ricognizione dei valori in gioco e della funzionalità delle diverse opzioni interpretative rispetto alle effettive esigenze di garanzia.




Enti finanziatori:

Finanziamento: assegnato e gestito dal Dipartimento

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