Il creditore che agisce per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del
conferimento in trust non è vincolato dalla clausola arbitrale
contenuta nell’atto istitutivo, in quanto terzo.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di un complesso
immobiliare in trust posto in essere da due disponenti pochi giorni
dopo la pronuncia che li condannava al pagamento di una somma di
denaro in favore del creditore agente in revocatoria: l’eventus damni
sussiste per non avere costoro allegato o documentato la proprietà di
altri beni sufficienti a pagare il dovuto, mentre la scientia damni in
capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione
della natura gratuita del trust, è desumibile dalla triplice circostanza
che il conferimento ha avuto a oggetto buona parte del patrimonio
immobiliare del quale i disponenti erano titolari, che la beneficiaria
del trust è figlia di uno dei disponenti e che l’atto istitutivo non
contiene indicazioni circa il programma del trust e i mezzi tramite
cui il trustee dovrebbe gestire il fondo.
Id prodotto:
147857
Handle IRIS:
11562/1172692
ultima modifica:
19 ottobre 2025
Citazione bibliografica:
Bazzoni, Giulia,
I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE REVOCATORIA DELL’ATTO ISTITUTIVO DI UN TRUST (TRIB. LATINA, 30 OTTOBRE 2023)«TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE»
, 2024
, pp. 391-394