Aristotele, nel libro V dell’Etica a Nicomaco, descrive il synallagma come un rapporto patrimoniale sempre contraddistinto, geneticamente, da uno squilibrio ora convenzionale, ora non frutto di accordo, nonché come oggetto precipuo di operatività della cd. giustizia correttiva. Nel saggio si evidenzia come, anche a prescindere dal problema del momento di conclusione dei contratti per diritto ateniese, la concezione etico-politica si distingua dalla disciplina positiva del IV secolo a.C.: la prima, infatti, delinea un generale ‘sistema reipersecutorio’ credito-centrico teso a riparare il danno subito; la seconda, invece, pare dar vita ad un sistema penale teso ad affliggere, a prescindere dalla fonte del synallagma, l’autore dell’illecito.
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ultima modifica:
4 novembre 2022
Citazione bibliografica:
Pelloso, Carlo,
Giustizia correttiva e rapporti sinallagmatici
tra dottrina etica e declinazioni positiveAtene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci
, Jovene
, 2016
, pp. 307-354