Causa e contratto tra diritto romano e ius commune europaeum

Data inizio
20 febbraio 2002
Durata (mesi) 
24

Lo studio della causa nel contesto del contratto (accogliendo
l'indicazione di taluni Autori, ho preferito non parlare - più dogmaticamente - di causa del
contratto) rappresenta da sempre uno dei temi di maggiore difficoltà e, al contempo, di più vivo
interesse entro l'ambito delle problematiche contrattualistiche.
II) La ricerca che intendo condurre si propone di risalire alle origini della nozione di causa.
Ritengo infatti condivisibile l'opinione secondo la quale è soltanto nello studio delle origini
storiche della nozione di causa che possono intravedersi le ragioni più autentiche che sorreggono il
fondamento della sua stessa esistenza e consentono un tentativo di sua identificazione.
In effetti, autorevoli ricerche in argomento hanno consentito di evidenziare taluni risultati da
cui reputo opportuno trarre le mosse: a) nelle esperienze giuridiche nelle quali la nozione di causa
non è legislativamente accolta (si pensi all'esempio della recente codificazione olandese), essa - con
sorpresa di molti, in dottrina - pare vigorosamente riemergere nell'uso giurisprudenziale; b) nelle
esperienze giuridiche che riconoscono la nozione di causa (si pensi all'esempio del codice italiano;
oppure, pur con evidenti differenziazioni, al codice francese e a quello tedesco), essa risulta di assai
difficile identificazione.
Le due considerazioni consentono di concludere nel senso che: 1) possa realmente
riconoscersi, nella prassi stessa, una vera e propria esigenza della nozione di causa; 2) debba del
pari evidenziarsi la difficoltà di fornire una precisa identificazione della nozione di causa.
Ciò induce un ripensamento sulle origini di tale nozione.
Ili) Lo studio delle fonti romane evidenzia il sorgere della nozione di causa nel contesto del
contratto a partire dal giurista Aristone, collocabile in epoca traianea.
La testimonianza che più di altre appare fondamentale risulta D. 2.14.7.2 {Vip. 4 ad ed.),
nella quale il giurista fonda il riconoscimento di effetti civili di una convenzione che non rientra tra
i tipi contrattuali contemplati nell'Editto pretorio, proprio sulla base dell'affermazione della
sussistenza di una causa (",.. subsit tamen causa...").
Da tale testimonianza, come pure da numerose altre, sembra dunque potersi evincere che la
nozione di causa vada originandosi in rapporto alla questione della riconoscibilità dei contratti
innominati (ciò si comprende perspicuamente nell'ambito di un sistema sostanzialmente improntato
alla tipicità, qual era quello romano-classico); accanto a tale considerazione, che appare largamente
condivisa dalla dottrina romanistica, pare potersi affacciare l'ipotesi che la nozione di causa possa
ritenersi elaborata sulla base dell'intuizione di un'idea generale di contratto, che superi le
specificità dei singoli tipi edittali. Può per inciso osservarsi che una tal quale impostazione
consentirebbe un proficuo confronto con l'esperienza del common law, ove la (pur non univoca)
nozione di consideration risulta porsi in rapporto essenzialmente con l'idea generale di contract,
piuttosto che con i suoi singoli sottotipi.
Le due considerazioni che paiono potersi trarre dalla lettura, delle fonti (il collegamento con
la questione dei contratti innominati, nonché il possibile rapporto con Videa generale di contratto}
indicano la via per uno studio più approfondito della problematica della causa anche nel contesto
del nostro ordinamento. Lo studio delle fonti può infatti suggerire la via per un tentativo di risposta
alle questioni poste dalla constatazione - presente alla civilistica contemporanea - dell'esigenza
della nozione di causa, nonché della difficoltà fornirne una. precisa identificazione. Il confronto con
il ragionamento sviluppato dalla giurisprudenza romana, alle origini stesse della nozione di causa,
offre assai proficue occasioni di riflessione anche rispetto alle esperienze giuridiche contemporanee
differenti dalla nostra, nonché - forse ancor più - rispetto ai tentativi di elaborazione e/o
codificazione di un diritto comune europeo.
IV) Ritengo possa emergere da quanto sinteticamente indicato il carattere di innovatività di
una ricerca così condotta, n metodo, consistente nell'individuazione di un nodo concettuale di
notevole rilievo (qual è la nozione di causa nel contesto del contratto), nonché nella sua trattazione
diacronica (con particolare riferimento però alle fonti romane), consente di proporre un dialogo tra
il diritto romano e il diritto civile (che peraltro in passato appariva indiscusso), per taluni aspetti
coinvolgente anche il diritto comparato.
V) L'ampiezza del tema esige un impegno non lieve, che può quantificarsi in un anno solare,
equivalente ali mesi/uomo.
VI) La ricerca può sfociare in: pubblicazioni, organizzazione di Seminari e Conferenze;
inoltre, il tema della causa nel contesto del contratto consentirebbe di instaurare rapporti stabili di
collaborazione con altre Sedi Universttarie nelle quali esso, pur non mai in modo diretto e
approfondito, è stato affrontato: propongo sin da subito, ad esempio, la Facoltà di Giurisprudenza di
Salisburgo, con la quale già intrattengo rapporti personali, ove è il Prof. J. M. Rainer, membro delle
Commissioni 'Lando' e 'Gandolfi', orientale all'elaborazione di un diritto comune europeo,
soprattutto per la comunanza di vedute circa il metodo storico-comparativo; inoltre la Facoltà di
Roma Tré, ove è la Prof. L. Vacca, fortemente interessata allo studio dell'idea di 'contratto', nei
tratti essenziali dal diritto romano ad oggi.

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