Nel panorama contemporaneo è diffusa la convinzione che ciò che con il processo si ottiene non è la verità, ma non è nemmeno privo di verità, nel senso che il tipo di verità che è accessibile nel processo e mediante il processo è da intendersi come una verità approssimativa o parziale o relativa. Ma in tanto si può parlare di una verità relativa, o approssimativa, o parziale, soltanto in quanto con ciò si adombri l'ideale di una verità assoluta, o definitiva, che nel processo non sarebbe mai attinta. In questa prospettiva quella processuale è una verità relativa non solo perché è rimessa alle condizioni in cui concretamente si esercita l'attività giurisdizionale, ma perché si costituisce sempre in relazione ad un opposto, ossia a qualcosa che le si presenta sin da subito come irraggiungibile. Se la verità processuale è relativa, allora sembra essere del tutto ovvio che lo sia anche la stessa certezza processuale (come ribadito ad esempio da Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio - 11 settembre 2002, n. 30328). Tuttavia, qualificando come relativa la certezza non si intende solo che essa è sempre rimessa alle condizioni (storico-empiriche) alle quali avviene l'accertamento, ma che questo non si costituisce se non per l'intervento, continuo e decisivo, di ciò che, mediante il ricorso alla nozione di certezza, si vorrebbe eliminare, ossia si un punto di vista soggettivo. La certezza è, dunque, relativa perché è sempre irriducibile a qualsiasi forma di 'oggettività' e di 'oggettivazione' ed è sempre affetta, in se stessa, da un margine di aleatorietà e di incommensurabilità. La certezza è relativa in quanto è in se stessa rimessa alla presenza del proprio opposto, è in se stessa affetta dalla propria negazione. Le ricadute sono particolarmente evidenti sul piano dell'accertamento del nesso eziologico. Laddove non sembra più possibile approdare a delle leggi la cui capacità di descrivere e prevedere i fenomeni abbia una estensione universale, le correlazioni fra gli eventi non si presentano più con quel carattere di necessità che - secondo una concezione diffusa dal positivismo logico novecentesco - autorizzerebbe ad interpretarle come nessi eziologici. Piuttosto ci si ritrova di fronte (soprattutto in ambito medico) a delle occorrenze che possono essere espresse solo come percentuali e che, quindi, non sono in grado di oltrepassare l'orizzonte della mera probabilità.
Di contro all'ideale, dichiarato ormai definitivamente tramontato, di certezza assoluta - che implica l'impiego di uno schema dì ragionamento di tipo deduttivo - vengono così oggi proposte le nozioni di elevata credibilità razionale o probabilità logica, con il conseguente ricorso agli strumenti della logica induttiva. Il progetto dì ricerca intende indagare i presupposti e i limiti epistemologici del plesso concettuale qui tratteggiato, alla luce delle categorie filosofiche elaborate dalla tradizione e dalla moderna riflessione epistemologica.
- Seminario: ‘La contradizion che nol consente – Trento 1-2. febbraio 2007
-Appunti per un’idea di giustizia – intervento alla tavola rotonda “La forza dell’esempio. L’eroismo normale di Fulvio Croce, avvocato in Torino” Verona, 10 marzo 2008.
- Formazione della prova e metodo retorico , GTR 9, Trento 11-13/06/2009
-Nuove prospettive delal filosofia del diritto, Verona, 25-26 settembre 2010