Nella modernità giuridica del continente europeo la consuetudine cessa di essere una fonte equiordinata alla legge. Divenuta preminente la volontà normativa del sovrano la consuetudine vale come fonte solo se richiamata dalla legge e dalle discendenti fonti di diritto scritto. Ciò la pone ai margini del sistema delel fonti. Rimane tuttavia la suggestione di una fonte che unifica fatto e norma e che riposa sul consenso continuo dei consociati; quel consenso che invece per la legge di desume dal rapporto rappresentativo dei legislatori con gli elettori e viene misurato dall'eccezionalità della trasgressione e della conseguente sanzione . Il pluralismogiuridico, orizzoantale e verticale, interno ed esterno all'ordinamento statale per un verso ha introdotto elementi di volontà normativa dei corpi sociali nei procedimenti delal rpoduzione giuridica statale e, per altro verso, ha allentato le maglie del modello normativo, all'integrazione del quale continuo è il ricorso a nozioni elaborate dall'evoluzione sociale . La legge diviene sempre più l'autorità sociale dalal quale dipende la sua natura giuridica. Il modello normativo complessivo si atteggia così come quello che trova la sua radice nel consenso inteso come obbedienza all'autorità sociale.